Ultimo aggiornamento: 27 Luglio 2023

Decreto F-Gas: le novità del 2019

Il DPR 146/2018, rinominato per semplicità Decreto F-Gas, è una normativa che ha l’obiettivo di regolare e disciplinare l’utilizzo dei gas fluorurati a effetto serra venduti e utilizzati sul territorio italiano.

Documentazione sul Decreto F-Gas del 2019

Dal Regolamento Europeo F-Gas al Decreto Italiano

Alla base di tutto c’è una delle sfide più complesse che siano mai state affrontate: il tentativo di mitigare il riscaldamento globale limitando l’emissione in atmosfera di gas ad effetto serra che comportano l’aumento della temperatura media terrestre.
Il settore della refrigerazione e del condizionamento ha già dato prova di essere in grado di coordinare gli sforzi per prevenire effetti su scala mondiale. Con il Protocollo di Montreal del 1987, infatti, si è riusciti a vietare l’utilizzo di sostanze ozonolesive consentendo così allo strato di ozono stratosferico di tornare a proteggerci dalle radiazioni più pericolose.
Questa grande prova di cooperazione internazionale, unita al fatto che i gas fluorurati utilizzati per sostituire quelli pericolosi per l’ozono hanno un forte effetto serra e che il loro utilizzo è sempre più diffuso, hanno fatto sì che si individuasse questo settore come prioritario nell’adozione delle politiche ambientali ratificate prima con il Protocollo di Kyoto del 1997 e poi con l’Accordo di Parigi del 2015.
In Europa, per controllare le emissioni di gas fluorurati a effetto serra sono entrati in vigore due regolamenti: Il Regolamento F-Gas e la Direttiva MAC.
In particolare, il Regolamento F-Gas n°517/2014 ha come obiettivo la riduzione dei gas fluorurati a effetto serra del 79% entro il 2030 seguendo tre principali modalità di intervento:

  • La progressiva riduzione dell’immissione sul mercato di F-Gas
  • La restrizione d’uso di gas ad alto effetto serra in nuovi impianti e per la manutenzione di impianti esistenti
  • La prevenzione delle emissioni di F-Gas tramite controlli periodici e recupero del gas esausto

Per il raggiungimento di questi obiettivi e per il monitoraggio dei risultati, il Regolamento F-Gas demanda agli stati membri dell’Unione Europea la raccolta dei dati sulle emissioni, la tenuta dei registri, e la gestione del processo di formazione e certificazione degli operatori. È qui che entra in gioco il DPR 146/2018.

Chi deve interessarsi ai provvedimenti del Decreto F-Gas?

Le persone fisiche e le imprese che vengono coinvolte sono quelle che operano in questi ambiti:

Approfondiamo i temi legati alla Refrigerazione e Condizionamento sia per impianti stazionari che sui veicoli e ai Rivenditori di gas fluorurati e apparecchiature che li contengono.

Refrigerazione e Condizionamento, cosa sapere?

Le imprese che si occupano di installazione, manutenzione, riparazione, assistenza o smantellamento di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento dell’aria e pompe di calore sono tenute all’iscrizione al Registro Telematico Nazionale, all’ottenimento del Certificato F-Gas e alla comunicazione dei dati sulle loro attività.

Le persone fisiche che si occupano di controllo delle perdite, recupero, installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o smantellamento di apparecchiature fisse contenenti F-Gas per la refrigerazione, il condizionamento e le pompe di calore, nonché celle frigorifere di autocarri e rimorchi frigoriferi, sono tenute all’iscrizione al Registro Telematico Nazionale e a ottenere il Certificato F-Gas. Devono anche provvedere alla comunicazione dei dati sulle loro attività se operano per enti o imprese che non sono soggette ad obbligo di certificazione F-Gas.

Condizionamento Veicoli, cosa sapere?

Le imprese e le persone fisiche che svolgono attività di recupero di gas fluorurati a effetto serra da impianti di condizionamento dell’aria dei veicoli a motore sono tenuti all’iscrizione al Registro Telematico Nazionale e all’ottenimento di un Attestato personale.

Rivenditori, cosa sapere?

Le imprese che svolgono attività di fornitura di gas fluorurati a effetto serra e di apparecchiature non ermeticamente sigillate che li contengono, sono tenute a iscriversi al Registro Telematico Nazionale e a comunicare i dati di vendita.

Il Registro Telematico Nazionale, cos’è e come iscriversi

È possibile accedere al Registro tramite il sito web www.fgas.it utilizzando Firma Digitale o SPID.
Il Registro raccoglie e rende fruibili le informazioni relative:

  • agli Organismi di Certificazione, Attestazione e Valutazione;
  • alle imprese e persone fisiche soggette all’obbligo di iscrizione al Registro Telematico Nazionale;
  • alle imprese e persone fisiche soggette all’obbligo di Certificazione F-Gas;
  • alle persone che hanno ottenuto l’Attestato;
  • alle imprese o persone fisiche che sono esenti da Certificazione o che l’hanno ottenuta in un altro Stato membro.

La Certificazione F-Gas e Attestati, come ottenerli

La Certificazione F-Gas viene rilasciata a persone fisiche o imprese da organismi accreditati secondo gli schemi approvati dal Ministero dell’Ambiente.
Per le persone fisiche, una volta iscritte al Registro, è possibile fare richiesta di Certificazione presso uno degli enti accreditati elencati nella sezione dedicata del portale www.fgas.it. A seguito del superamento di una prova scritta e una pratica, vengono rilasciati i Certificati con validità 10 anni. Nell’arco di questo periodo, verranno svolte annualmente delle verifiche di sorveglianza che consistono nell’invio di un riepilogo che attesti lo svolgimento di attività nell’anno in corso.

Per le imprese, una volta effettuata l’iscrizione al Registro, è possibile ottenere il certificato con validità 5 anni. Per ottenerlo, l’ente accreditato verifica con un’ispezione che l’azienda abbia personale certificato in numero adeguato al volume d’affari (un operatore certificato ogni 200.000€ di fatturato specifico) e che abbia strumenti e procedure idonee. L’azienda dovrà effettuare delle verifiche annuali e comunicare ogni variazione riguardante il personale certificato.
Il mancato invio di documentazione durante la verifica annuale che attesti lo svolgimento di attività specifiche comporta la sospensione e la revoca del certificato.
Gli Attestati necessari per gli operatori del condizionamento veicoli, una volta ottenuti non hanno scadenza.

Comunicazione dei Dati sugli interventi

Dal 23 settembre 2019 sarà operativa la Banca dati dei gas fluorurati e delle apparecchiature contenenti gas fluorurati. La comunicazione deve essere effettuata dai soggetti certificati che svolgono le attività sull’impianto, ciascuno per la parte di propria competenza per tutte le apparecchiature fisse di refrigerazione o condizionamento, per le pompe di calore e per le celle frigorifere di autocarri e rimorchi.
La comunicazione va effettuata alla Banca Dati nazionale via telematica entro 30 giorni dall’installazione o dal primo intervento di controllo, manutenzione o riparazione delle apparecchiature, nonché dallo smantellamento delle stesse.
Dovranno essere comunicati: data e luogo dell’attività, fattura di vendita, dati della persona certificata, anagrafica dell’operatore (ovvero il proprietario o colui che ha effettivo controllo dell’apparecchiatura), codice identificativo e tipologia di apparecchiatura, quantità e tipologia di gas fluorurati presenti, aggiunti e recuperati, indicazioni sull’impianto di rigenerazione ed eventuale certificato di rigenerazione.
Non dovranno più essere trasmesse le comunicazioni annuali a ISPRA secondo D.P.R. n. 43/2012 riguardanti le quantità di emissioni in atmosfera di gas fluorurati.
Fino al 25 settembre avrà valore legale il registro cartaceo previsto dal Regolamento Europeo F-Gas.

Come effettuare la Comunicazione dei Dati sulle vendite

A decorrere dal 24 luglio 2019, le imprese che forniscono gas fluorurati ad aziende certificate e le imprese che forniscono apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti F-Gas, sono tenute a trasmettere i dati di vendita.
La Banca Dati verrà avviata in anticipo per permettere la predisposizione delle procedure di inserimento che potranno essere sia con inserimento manuale che con trasferimento massivo mediante file di formato standard.
Per quanto riguarda i gas, dovranno essere comunicati i numeri di certificato dell’acquirente, la quantità e tipologia del gas fluorurato venduto.
Per le apparecchiature invece si dovrà indicare la tipologia dell’apparecchiatura, numero e data della fattura o scontrino di vendita, anagrafica dell’acquirente ed eventuale dichiarazione d’impegno a demandare l’installazione a una impresa certificata.
I rivenditori dovranno verificare i requisiti da parte dell’acquirente prima della consegna del prodotto; in assenza dei requisiti non può essere effettuata la vendita.
La comunicazione della vendita deve essere inviata all’immissione della fattura.

Quali sanzioni sono previste in caso di inadempienza

Rimane in vigore il D.Lgs. 5 marzo 2013, n.26 che disciplina le sanzioni per la violazione delle disposizioni sui gas fluorurati a effetto serra, con attività di vigilanza esercitata dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Ad esempio la mancata iscrizione al registro può essere sanzionata con multe fino a 10.000€ mentre chi non si avvale di personale certificato può arrivare a 100.000 € di multa.

Per concludere

Il Decreto F-Gas attua le disposizioni previste dal Regolamento Europeo per limitare l’impatto ambientale dei gas fluorurati.
Chi si occupa di refrigerazione e condizionamento, sia in qualità di installatore / manutentore che come rivenditore di gas fluorurati o apparecchiature che li contengono, dovrà disciplinare la sua attività secondo questo decreto.
Per prima cosa bisogna iscriversi al Registro Telematico nazionale, verificare di essere in possesso od ottenere le Certificazioni necessarie allo svolgimento del proprio lavoro, e seguire le procedure di trasmissione dei dati delle attività e delle vendite.
Cambiare il modo in cui si lavora potrà essere difficile, ma grazie alla regolarizzazione del mercato dei gas fluorurati la professionalità delle imprese e degli operatori risulterà sempre più importante e consentirà di ottenere gli obiettivi di tutela dell’ambiente che sono il fine di questo decreto.

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