In cosa consiste il decreto biometano?
Con il decreto biometano (qui il testo integrale), in coerenza con il PNRR, lo Stato intende sostenere la produzione di biometano immesso nella rete del gas naturale e prodotto nel rispetto della direttiva 2018/2001/UE, cioè:
- prodotto da nuovi impianti alimentati da matrici agricole e rifiuti organici;
- prodotto da impianti per la produzione di elettricità da biogas agricolo oggetto di riconversione.
L’importo stanziato è di 1 miliardo e 730,4 milioni di euro.
In concreto, i fondi serviranno per:
- convertire o rendere più efficienti gli impianti a biogas agricoli esistenti perché possano produrre biometano per il riscaldamento e raffrescamento industriale e residenziale;
- costruire nuovi impianti.
Gli incentivi non sono cumulabili con altri incentivi pubblici o regimi di sostegno destinati agli stessi progetti.
Il decreto lascia intendere che sarà possibile usare il biometano anche per usi diversi dai trasporti, ma sarà il MASE a emanare un nuovo eventuale decreto per stabilire come applicare le regole.
L’obiettivo del decreto è fronteggiare l’aumento del costo delle materie prime e supportare il mercato, oltre che investire nel rispetto dei tempi imposti dal PNRR.
I destinatari dei fondi del decreto biometano
Possono beneficiare del decreto biometano tutti gli impianti:
- per cui gli interventi di riconversione o nuova costruzione non sono iniziati prima della pubblicazione della graduatoria ai sensi dell’art. 5, comma 2, II periodo;
- che saranno conclusi ed entrati in attività entro il 30 giugno 2026.
Non possono beneficiare del decreto, invece:
- le imprese in difficoltà secondo la definizione di cui al punto 20 della Comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01;
- quei soggetti per cui ricorre una delle cause di esclusione previste dall’articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016 («Codice dei Contratti Pubblici»);
- chi già beneficia del regime previsto dal decreto ministeriale 2 marzo 2018.
I requisiti per accedere ai fondi
Per poter accedere ai fondi previsti dal decreto biometano, gli impianti dovranno rispettare questi requisiti:
- bisogna avere il titolo abilitativo a costruire e attivare l’impianto;
- bisogna possedere il preventivo di allacciamento alla rete competente e accettato dal soggetto richiedente, se saranno connessi alle reti di trasporto e distribuzione del gas con obbligo di connessione di terzi;
- bisogna produrre biometano conforme ai criteri della 2018/2001/UE, ai requisiti di cui all’Allegato VI, nota 8, del regolamento 2021/241/UE, nonché ad almeno uno di questi requisiti:
-
- l’impianto produce biometano per i trasporti da materie prime utilizzabili per la produzione di biocarburanti avanzati di cui all’allegato VIII al decreto legislativo n. 199 del 2021, con il quale è possibile ridurre di almeno il 65% le emissioni di gas serra;
- l’impianto produce biometano per altri usi con cui si possono ridurre di almeno l’80% delle emissioni di gas serra;
- bisogna realizzare la riconversione di un impianto agricolo già esistente;
- si devono rispettare i limiti di emissione previsti dai «Piani per il contrasto ai superamenti dei limiti della qualità dell’aria»; se l’impianto si trova in una zona interessata da procedure d’infrazione comunitaria ai fini del miglioramento della qualità dell’aria e del contrasto all’inquinamento atmosferico,
- se la produzione di biometano è su scala industriale mediante processi di trasformazione chimica o biologica di sostanze o gruppi di sostanze di fabbricazione di prodotti chimici organici e, in particolare, idrocarburi semplici (categoria 4.1.a), deve essere assicurata la conformità alla direttiva 2010/75/UE, come riscontrabile dai documenti autorizzativi di cui alla Parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006 e, per le attività industriali, dal Titolo I, Parte V, dello stesso decreto;
- se gli impianti agricoli sorgono in zone vulnerabili ai nitrati con carico di azoto di origine zootecnica superiore a 120 kg/ha, come definite dai Piani di azione regionali in ottemperanza alla direttiva 91/676/CEE, deve essere utilizzato almeno il 40% in peso di effluenti zootecnici nel piano di alimentazione complessivo;
- i progetti devono prevedere le vasche di stoccaggio del digestato degli impianti, di volume pari alla produzione di almeno 30 giorni; le vasche vanno coperte a tenuta di gas e dotate di sistemi di captazione e recupero del gas da reimpiegare per la produzione di energia elettrica, termica o di biometano. Tale requisito non è richiesto nel caso in cui il digestato non venga stoccato, ma avviato direttamente al processo di compostaggio.
I contributi del decreto biometano nel dettaglio
Chi rispetterà i requisiti riceverà un incentivo composto, in alternativa:
- da un contributo in conto capitale sulle spese ammissibili dell’investimento sostenuto, nei limiti del costo massimo di investimento ammissibile e secondo le percentuali indicate in questa tabella (Allegato 1 del decreto);
- da una tariffa incentivante per produrre biometano per 15 anni concessa dalla data di entrata in esercizio dell’impianto, calcolata secondo le modalità di cui all’articolo 7 e all’Allegato 2 del decreto.
Gli incentivi saranno concessi in seguito a procedure competitive pubbliche, quando saranno messi a disposizione periodicamente questi contingenti di capacità produttiva (espressi in standard metri cubi/ora di biometano per un totale di 257.000 Smc/h)
- 2022: 67.000 Smc/h;
- 2023: 95.000 Smc/h;
- 2024: 95.000 Smc/h.
Le procedure
Nel 2022 è stata indetta una procedura competitiva, mentre dal 2023 ne sono previste almeno due all’anno aperte per 60 giorni.
Il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) valuterà i progetti e pubblicherà la graduatoria entro 90 giorni dalla chiusura della procedura.
Dal 2024 ed eventualmente fino al 2026, le tariffe base d’asta saranno quelle di cui all’Allegato 2, ridotte del 2%.
L’erogazione dei fondi
Gli impianti che avranno meritato gli incentivi dovranno entrare in attività:
- entro 18 mesi, quelli agricoli che producono biometano;
- entro 24 mesi quelli alimentati da rifiuti organici.
I titolari degli impianti agricoli dovranno comunicare al GSE la data di inizio dell’attività entro i 30 giorni successivi all’avvio della stessa, altrimenti non potranno godere degli incentivi per il periodo compreso fra la data di inizio dell’attività e il primo giorno del mese successivo alla comunicazione.
Gli impianti di capacità produttiva pari o inferiore a 250 Smc/h che immettono biometano nelle reti con obbligo di connessione di terzi, possono richiedere l’erogazione della tariffa spettante in forma di tariffa omnicomprensiva.
Per gli impianti di capacità produttiva superiore e per tutti gli impianti di produzione che immettono biometano nelle reti diverse da quelle con obbligo di connessione di terzi, la tariffa è erogata in forma di tariffa premio calcolata secondo le modalità di cui all’articolo 2, comma 1, lettera v) e in tal caso le garanzie di origine vengono assegnate al produttore.
Il GSE riconosce mensilmente gli incentivi in base ai dati di misura del biometano immesso nella rete del gas naturale, come rilevati e trasmessi al GSE dai gestori di rete competenti, e li erogherà per 15 anni dalla data di entrata in esercizio.
Fondi in conto capitale
Non appena avranno comunicato l’inizio dell’attività, i titolari degli impianti cui spettano i fondi dovranno allegare i titoli di spesa sostenuti e quietanzati per realizzare l’intervento. Il GSE analizzerà i documenti e verificherà se le spese rispondono ai costi massimi ammissibili (di cui all’Allegato 1 sopra riferito).
Si considerano spese ammissibili:
- i costi di realizzazione ed efficientamento dell’impianto, come quelli per le infrastrutture e i macchinari per la gestione della biomassa e del processo di digestione anaerobica, per lo stoccaggio del digestato, la realizzazione dell’impianto di purificazione del biogas, la trasformazione, compressione e conservazione del biometano e della CO2, la realizzazione degli impianti per l’autoconsumo aziendale del biometano;
- le attrezzature di monitoraggio e ossidazione del biometano, dei gas di scarico e di emissioni fuggitive;
- i costi di connessione alla rete del gas naturale;
- i costi per l’acquisto o acquisizione di programmi informatici funzionali alla gestione dell’impianto;
- le spese di progettazione, direzione lavori, collaudo, consulenze, studi di fattibilità, acquisto di brevetti e licenze connessi alla realizzazione degli investimenti per al massimo il 12% della spesa totale ammissibile.
P.S. Riportiamo un passaggio interessante del DM 104_23, per evidenziare come si stanno creando condizioni più favorevoli per combattere l’inflazione.
Art. 18 bis
Al fine di dare completa attuazione alla Missione 2, Componente 2, Investimento 1.4, del PNRR, in materia di sviluppo della produzione di biometano, i valori della tariffa incentivante di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto del ministro della transizione ecologica 15 settembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.251 del 26 ottobre 2022, e delle spese ammissibili di cui all’allegato I al medesimo decreto sono aggiornati, in fase di pubblicazione dei singoli bandi, da parte del Gestore dei Servizi Energetici (GSE) Spa su base mensile, facendo riferimento all’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività, per tenere conto dell’inflazione media cumulata tra il 18 novembre 2021 e il mese di pubblicazione del bando della relativa procedura. All’attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si prevede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.